Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sono:
in base a quanto disposto dall’art. 6, per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:
– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;
– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
in base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:
– piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
– spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Conseguentemente sono in corso di aggiornamento le FAQ, che avranno validità a partire dal 1° aprile.

Fino al 31 marzo 2022 restano in vigore le indicazioni presenti all’interno delle FAQ e delle Linee Guida già pubblicate.

 

Fonte: ASI NAZIONALE