Elenco delle discipline riconosciute dal CONI

Con la delibera n. 1569 del 10 maggio 2017, il Consiglio Nazionale del CONI ha apportato importanti modifiche alla normativa sulle discipline sportive riconosciute.

Tale delibera, che modifica la delibera n. 1568 del 14 marzo 2017, che a sua volta aveva modificato la delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016, ha “riconosciuto” 102 sport e 385 discipline sportive.

 

Il Consiglio Nazionale del CONI, con tali provvedimenti, ha individuato le discipline ammissibili per l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse.

Tali agevolazioni, pertanto, valgono unicamente per le associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere le discipline inserite nell’elenco.

 

Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”.

A tal fine ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco“.

 

Dal primo gennaio 2018, pertanto, le ASD/SSD saranno iscritte nel registro solo per le discipline sportive riconosciute.

Quali sono le conseguenze della delibera CONI

  • di tipo fiscale:
  1. perdita delle agevolazioni L. 398/1991;
  2. perdita dell’agevolazioni per “corrispettivi specifici”, ovvero la de-commercializzazione delle entrate dell’associazioni non istituzionali (quote d’iscrizione a corsi, ecc.) in base a quanto previsto dall’art. 148 del TUIR e L. 289/2002
  3. perdita delle agevolazioni su indennità compensi e premi stabiliti dall’articolo 67 TUIR per lo sport dilettantistico;
  4. perdita della possibilità di iscriversi al 5×1000;
  5. perdita della possibilità di considerare le sponsorizzazioni deducibili per lo sponsor come presunzione assoluta in base all’articolo 289/2002.
  • sui compensi cosiddetti sportivi:
  1. le collaborazioni sportive (atleti, istruttori, ecc.) oggi sostenute con compensi e indennità in base all’articolo 67 lettera m del TUIR, non saranno più gestibili con tale istituto per gli esclusi a causa della perdita dello Status di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica.
  2. tali tipologie di collaborazioni (Amministrative, Sportive, ecc.) dovranno essere trattate al pari di collaborazioni di lavoro.
  • sull’adeguatezza degli statuti:
  1. gli statuti devono prevedere la pratica della disciplina sportiva presente nell’elenco;
  2. svolgere la pratica sportiva dichiarata statutariamente;
  3. sarà opportuno valutare attentamente il testo del proprio statuto al fine di non perdere lo status di ASD/SSD
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