La normativa sulla certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha forti modifiche soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il c.d. Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

 

I certificati medici sportivi si possono classificare in:

1) certificato medico agonistico disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982; 

2) certificato medico non agonistico disciplinato da una miriade di leggi e decreti; 

3) certificato medico per l’esercizio di attività ludico – motoria disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98); 

4) certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; 

5) certificato medico agonistico per disabili disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 e dal CIP.

 

Il certificato agonistico.

La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle FSN, DSA e EPS il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche.

Significa che all’interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che oltre ad tesserati ad un ente sportivo praticano un’attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno definito agonistica.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf e tiro con l’arco).

Il certificato deve essere conservato dall’ASD a cui è associato l’atleta.

Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell’ASD.

 

 

Il certificato non agonistico.

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.

La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio.

 

 

Il certificato per attività ludico motoria.

Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all’ordine.

Cosa è l’attività ludico motoria?

L’art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 la definisce come attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso organizzazioni, con il fine del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi MA senza tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS). Non sono tenuti i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).

Il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.

 

 

Nessun certificato da 0 a 6 anni

Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Novità dell’ultim’ora voluta dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».

Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in per soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.

Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.

 

Le disposizioni del CONI

Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, ha emanato il 10 giugno 2016, una circolare con le indicazioni necessarie ad unificare la normativa delle certificazioni mediche.

Queste regole devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ed a cascata tutte le ASD.

Nello specifico la circolare del CONI ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall’ente a cui si è affilati. 

b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi  ed altre a ridotto impatto fisico); 

c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.

 

Riassumendo quindi, ogni ASD deve verificare tramite la Federazione, DSA o EPS quale sia il giusto certificato da richiedere ai propri soci basandosi su questi principi:

  • Atleta agonista: se pratica attività ad un livello che la FSN, DSA, EPS di appartenenza abbia definito di alto agonismo ed impegno fisico. Deve dotarsi del certificato per sport agonistico rilasciato da un medico dello sport.
  • Sportivo non agonista: se l’attività a cui prende parte non rientra nell’agonismo. In questa categoria rientrano tutti coloro che prendono parte a corsi non finalizzati alla competizione, lo sport fatto a livello ricreativo, per il proprio piacere personale. Si rientra in questa categoria se si è tesserati a FSN, DSA, EPS. In questo caso è necessario il certificato “di sana e robusta costituzione”.
  • Ludico-sportivo: in questa categoria rientrano tutte le persone che fanno sport per diletto e svago, senza essere tesserati ad alcun organismo o rientranti nella categoria “non praticanti”, se prevista dall’ente ai cui si è tesserati. Non è necessario alcun certificato medico.

A quali responsabilità si va incontro?

In assenza di certificazione sportiva, l’associazione non può ammettere il socio alle attività sportive, né livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato è un obbligo di legge e in caso di assenza e evento avverso si possono aprire responsabilità civili e/o penali in capo al Presidente e tutta la dirigenza dell’associazione sportiva.